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Amici del Pronto Soccorso
IL NOSTRO STATUTO
È costituita una libera associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata
“AMICI DEL PRONTOSOCCORSO ONLUS”.
L’associazione è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
L’acronimo ‘Onlus’ dovrà essere utilizzato in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Art. 2) SEDE
L’Associazione ha sede in Comune di Firenze, Via Lorenzo Bartolini n.4
Potranno essere istituite altrove uffici ed unità locali.
Art. 3) SCOPO
L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’associazione persegue esclusive finalità di solidarietà sociale, e più precisamente nel settore dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione e della formazione, e non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle necessarie per il raggiungimento dello scopo associativo, ai sensi della D.Lgs 04.12.1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
A tale scopo, si propone di ideare, realizzare e gestire progetti finalizzati a:
– assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, nel settore dell’emergenza-urgenza e delle medicine delle catastrofi, senza limiti locali e regionali, sia in Italia che all’estero, con promozione della ricerca scientifica, della istruzione e formazione di personale in tali campi.
Al fine dello scopo su indicato raccoglie fondi e li devolve nelle forme che il Consiglio Direttivo determinerà di volta in volta sentito il parere del Comitato Scientifico, anche a mezzo di convenzioni con istituzioni sanitarie italiane e di tutto il mondo, di attività di studio di assistenza per l’informazione scientifica svolgendo la sua attività anche nei seguenti ambiti:
1. Promuovere l’attività di studio, di ricerca/istruzione nell’ambito della emergenza-urgenza e della medicina delle catastrofi anche con sostegni economici;
2. Organizzare convegni e incontri di divulgazione della cultura dell’emergenza-urgenza per non addetti ai lavori;
3. Ottimizzare l’assistenza dei pazienti nei percorsi dell’emergenza-urgenza sia ospedaliera che territoriale;
4. Acquistare macchinari ed equipaggiamenti sanitari da donare alle strutture sanitarie individuate dal Consiglio Direttivo su segnalazione del Comitato Scientifico alle strutture sanitarie al fine di migliorare l’assistenza dei pazienti che versano in condizioni critiche di salute;
5. Promuovere la pubblicazione di libri, materiali illustrati, convegni scientifici, campagne di sensibilizzazione della pubblica opinione nonché altre manifestazioni rivolte alla raccolta di fondi da destinare alla realizzazione delle finalità istituzionali
6. L’associazione potrà associarsi e partecipare alla costituzione di altri Enti con o senza personalità giuridica italiane o estere che abbiano tra i propri scopi uguali o connessi a quelli propri della istituzione;
7. Coinvolgimento di associazioni, enti, altre organizzazioni dei cittadini e non e di privati per l’individuazione di progetti e di attività meritevoli al raggiungimento dello scopo e della missione istituzionale;
8. Per l’esclusivo e il miglior raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l’associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione beni mobili e immobili e altre attrezzature sia mobili che immobili e stipulare contratti, accordi con altre associazioni istaurare partnership con analoghe strutture internazionali, sostenere l’attività di enti aventi le medesime finalità, assumere personale, effettuare campagne di sensibilizzazione finalizzata alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali.
9. Provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 4) PATRIMONIO
Il patrimonio sociale e le entrate della Associazione sono costituite da:
a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
b) eventuali fondi di riserva costituiti dagli avanzi di gestione;
c) eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti da chiunque effettuati:
d) quote e contributi degli associati;
e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
f) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione, come, ad esempio, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore.
Art. 5) QUOTA SOCIALE
La quota sociale annua di iscrizione all’Associazione è determinata dal Consiglio Direttivo.
Tale quota deve essere versata almeno un mese prima della seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile per atto inter vivos e in caso di dimissioni, radiazione del socio, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono soggette a rivalutazione.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell’Associazione.
Art. 6) SOCI
L’Associazione si rivolge a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle attività istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L’adesione alla associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonchè per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
L’adesione alla associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
L’ammissione alla associazione, in qualità di socio effettivo è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, nella quale egli dovrà specificare le proprie complete generalità.
Il Socio ha il diritto-dovere di partecipare alle Assemblee, all’attività sociale e di adempiere con diligenza agli oneri inerenti alle cariche cui sia eletto.
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione e che hanno partecipato alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’associazione stessa.
Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci è subordinata alle condizioni previste per i soci effettivi.
Soci effettivi: persone giuridiche, fisiche o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
La loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale.
Il Tesoriere rilascerà al socio la ricevuta dell’avvenuto pagamento unitamente alla tessera di adesione all’Associazione.
Soci onorari: personalità meritevoli di attenzione particolare per meriti morali, scientifici, di magistero, d’impegno.
Soci sostenitori: persone fisiche e giuridiche che effettuano versamenti nel fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
Sono esclusi dal pagamento della quota associativa annuale i soci onorari.
Art. 7) DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all’Associazione hanno uguali diritti; essi hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione, di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di estrarne copia a proprie spese, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa.
Possono esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno un mese prima dello svolgimento dell’Assemblea e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
Art. 8) DOVERI DEI SOCI
Gli iscritti all’associazione devono:
– rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno;
– tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’Associazione;
– svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate;
– adempiere ai compiti assunti, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro;
– contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità del sodalizio;
– pagare la quota associativa annuale.
Art. 9) RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo entro il 31 Ottobre di ogni anno.
Il recesso ha effetto dall’anno successivo.
Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al socio medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione stessa.
Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno, analogamente agli altri soci, sul patrimonio dell’Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.
Art. 10) RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
Qualora ricorrano gravi motivi il socio può essere escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni dell’esclusione.
L’esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento del Consiglio Direttivo.
Contro ogni provvedimento di esclusione il socio può ricorrere al Presidente dell’Assemblea entro 30 (trenta) giorni e sul ricorso del socio decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci successiva.
L’efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’organo adito, pur subendo il socio l’immediata sospensione da ogni eventuale carica sociale fino alla decisione dell’Assemblea. Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l’accettazione della suddetta decisione. La riammissione potrà essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato l’esclusione.
Art. 11) ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
. l’Assemblea dei soci;
. il Consiglio direttivo;
. il Presidente;
. il Vicepresidente;
. il Tesoriere
Sono organi sociali facoltativi, il Collegio dei Revisori dei Conti, con lo scopo di verificare la correttezza della gestione, garantendo l’operato degli amministratori di fronte ai Soci, ed il Comitato Culturale Scientifico.
Art. 12) ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci aderenti all’associazione; è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante:
– avviso scritto da inviare con lettera semplice, e-mail o altri mezzi di comunicazione efficaci a far pervenire l’avviso agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
– avviso affisso nei locali della sede entro lo stesso termine.
L’Assemblea dei Soci è indetta almeno una volta all’anno.
Deve inoltre essere convocata:
a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un terzo dei soci.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea dei soci deve contenere:
1) la data, l’ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione, che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione;
2) un modello per l’eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
3) l’ordine del giorno.
E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o da persona designata dai presenti. In caso di assenza di entrambi, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
E’ straordinaria, l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria, in tutti gli altri casi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato.
Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.
L’Assemblea ordinaria:
a) elegge il Consiglio Direttivo;
b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo, previo deposito dei medesimi presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell’adunanza, onde consentirne l’esame da parte di ciascun associato;
d) delibera l’approvazione delle relazioni annuali presentate dal Consiglio Direttivo;
e) nella prima adunanza successiva al tempestivo ricorso del socio escluso con delibera del Consiglio Direttivo, decide in via definitiva;
f) approva il programma annuale proposto dal Consiglio Direttivo, gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
g) approva, modifica o revoca i Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
h) individua un importo massimo di spese che il Presidente può effettuare in nome e per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea stessa e dal Consiglio Direttivo;
i) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
l) elegge, se del caso, il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare sino a cinque deleghe in sostituzione di un socio.
L’Assemblea straordinaria:
a) approva eventuali modifiche allo Statuto, con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio, ai sensi dell’art. 23 del presente statuto, col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art. 13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
COSTITUZIONE
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti; è composto da quattro a cinque membri, dura in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni, e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
La riunione dell’organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.
Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli.
Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina.
Qualora vengano a mancare i Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta, nei limiti stabiliti dall’Assemblea dei soci.
CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni volta che lo riterrà opportuno su richiesta di almeno la metà dei soci.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato alle riunioni mediante avviso scritto per lettera o consegnato a mano almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, posta elettronica o mediante affissione dell’avviso nell’apposita bacheca dell’Associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso d’urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
COMPITI
E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.
In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:
– esaminare e deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
– eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere-Segretario, ove non già nominati in sede di costituzione;
– determina l’importo della quota annua di iscrizione all’associazione;
– delegare determinati compiti al Presidente o ad un Comitato Esecutivo;
– ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
– amministrare l’Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente, eseguendone le delibere e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
– vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
– promuovere le attività dell’Associazione, autorizzandone la spesa;
– assumere o licenziare il personale dipendente dell’Associazione e determinarne compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica sociale elaborando Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea entro il 30 Aprile corredato del parere del Collegio dei revisori contabili, se esistente;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
– convocare l’Assemblea generale dei soci almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
– radiare i soci che non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di autofinanziamento entro un anno dalla scadenza;
– deliberare l’esclusione dal sodalizio del socio per gravi motivi; l’esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera al socio medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione stessa, salvo il tempestivo ricorso al Presidente dell’Assemblea del socio escluso;
– fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione redigendo un apposito regolamento che, conformandosi ai contenuti del presente Statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa; tale regolamento sarà sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie;
– nominare i membri del Comitato Culturale Scientifico.
Art. 14) IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale degli iscritti. Rappresenta a tutti gli effetti di legge l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
ELEZIONE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, al proprio interno.
DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo; cessa dalla sua funzione qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello Statuto sociale.
COMPITI
– Compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano il sodalizio;
– ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli;
– dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere, per quanto attiene alle spese eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente deve assolvere inoltre ai seguenti compiti:
– convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, curandone l’ordinato svolgimento;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
– emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
– verificare l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma;
– rappresentare legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; il Presidente ha, infatti, il potere di firma in nome e per conto dell’Associazione ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti il sodalizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
– predisporre le linee generali del programma dell’attività dell’Associazione, individuando le esigenze dell’organizzazio-
ne e dei soci;
– redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
– deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
– in caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi;
– stipulare convenzioni tra l’Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera del Consiglio Direttivo che disponga in merito alle modalità di attuazione della convenzione.
Il Presidente è titolare della privacy.
Art. 14) IL VICE-PRESIDENTE
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente.
Art. 15) IL TESORIERE
E’ eletto dal Consiglio Direttivo e la sua carica segue le sorti dell’organo da cui emana.
Il Tesoriere ha funzioni anche di Segretario della Associazione.
I suoi compiti sono:
– curare la gestione della cassa dell’Associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad esse sottende e predisporre il bilancio dell’Associazione con la relativa relazione contabile. E’ responsabile del patrimonio che amministra;
– custodire di tutti i verbali dell’Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
– custodire ed aggiornare il “Libro dei Soci”, nel quale verranno annotati cronologicamente i soci ammessi, i versamenti della quota di iscrizione e delle quote annuali, i recessi, le esclusioni;
– la tenuta aggiornata del Libro verbali del Consiglio direttivo e degli altri eventuali libri o registri tenuti dall’Associazione;
– amministrare il fondo sociale con la riscossione delle entrate in favore dell’Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
– cura e disbriga gli affari ordinari nonché esamina e gestisce la corrispondenza.
E’ il responsabile della privacy ed ha facoltà di nominare uno o più incaricati alla riservatezza.
Art. 16) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati dall’assemblea, anche tra i non aderenti all’Associazione.
Ad essi spetta il compito di:
a) controllare la gestione contabile della associazione e di effettuare, in qualsiasi momento gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea;
b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statuarie;
c) decidere sui ricorsi contro provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte a loro giudizio;
La durata in carica del Collegio è di tre esercizi e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti partecipano all’assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
Art. 17) COMITATO CULTURALE SCIENTIFICO
Il Comitato Culturale Scientifico è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, tra cui viene eletto il Presidente, nominati dal Consiglio Direttivo, scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e culturale, nazionale ed internazionale, avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza.
Il Presidente ed i membri del Comitato Culturale Scientifico durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Alle riunioni del Comitato Culturale Scientifico partecipa il Presidente dell’Associazione ovvero il consigliere espressamente delegato dal Presidente dell’Associazione.
Il Comitato Culturale Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Culturale Scientifico ha i seguenti compiti:
. esprime il suo parere sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
. valuta i progetti rientranti nell’ambito dell’attività dell’Associazione;
. elabora proposte per lo sviluppo dell’attività dell’associazione;
. si pronuncia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio direttivo;
con possibilità di delegare le dette funzioni anche ad un singolo membro del Comitato stesso.
Art. 18) CARICHE SOCIALI – Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell’interesse dell’Associazione, nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo e nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale.
Art. 19) ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige annualmente il Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea entro il 30 Aprile.
Art. 20) BILANCIO
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all’Assemblea generale dei soci:
– entro il giorno 31 del mese di marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, la relazione inerente l’attività sociale svolta nonché il bilancio consuntivo e il rendiconto annuale economico e finanziario dell’esercizio trascorso;
– entro il 31 marzo, il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Il bilancio consuntivo ed il rendiconto annuale devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili, se nominato, almeno 40 giorni prima della loro presentazione all’Assemblea dei soci per l’approvazione, e devono essere depositati presso la sede dell’organizzazione, corredati della relazione di revisione del Collegio, 20 giorni prima della convocazione dell’Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.
Il bilancio consuntivo e il rendiconto annuale sono approvati dall’Assemblea generale ordinaria, con voto palese o con le maggioranze previste dal presente Statuto.
Il bilancio preventivo, corredato del parere di regolarità del Collegio dei Revisori, se nominato, è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima del giorno in cui l’Assemblea è stata indetta e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Art. 21) AVANZI DI GESTIONE
E’ fatto divieto per l’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa; salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 22) NORME DI FUNZIONAMENTO
Le norme di funzionamento dell’Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea generale dei soci, devono essere efficacemente rese note ai soci e a ciascun nuovo socio al momento dell’iscrizione al sodalizio.
Art. 23) DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione ha durata illimitata.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la convocazione dell’Assemblea straordinaria da parte del Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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Registrato all’Agenzia delle Entrate di Firenze 2 il 05.12.2014 al n. 9530 s. 1T